VALIDO SOLO PER L'ITALIA - ONLY FOR ITALY

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Garanzia di 2 anni Mitsubishi Electric Europe BV offre sui climatizzatori una garanzia della durata di 2
anni in conformità alla Direttiva Europea 1999/44/CE. |
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1 anno Mitsubishi Electric Europe BV inoltre offre sui climatizzatori 1 anno ulteriore di fornitura gratuita di tutte le parti di ricambio. |
Tale garanzia è relativa ai prodotti Mitsubishi Electric Climatizzazione della serie Residenziale e Commercial
Informazioni generali sulle Condizioni di Garanzia Mitsubishi Electric Europe B.V.
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I climatizzatori
commercializzati da Mitsubishi Electric Europe B.V. sono garantiti per
24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di consegna all’utilizzatore
finale. Tale garanzia consiste nella riparazione e/o sostituzione
gratuita dei componenti del climatizzatore che presentassero vizi o
difetti di fabbricazione. Inoltre Mitsubishi Electric Europe B.V.
estende, quale Garanzia Convenzionale aggiuntiva, per ulteriori 12
(dodici) mesi la fornitura gratuita delle parti di ricambio che
risultassero difettose a seguito di una verifica da parte di un Centro
Assistenza Tecnica autorizzato.
-
La garanzia Mitsubishi Electric
Europe B.V. è applicabile in conformità con la direttiva 1999/44/CE del
Parlamento Europeo ed attuata dal Decreto Legislativo n. 24 del 2
Febbraio 2002 ed esclusivamente al climatizzatore ed ai dispositivi che
lo compongono, quindi non contempla alcuna parte
dell’impianto.
-
Mitsubishi Electric Europe B.V.,
in qualità di costruttore, subordina la concessione della garanzia
all’accertamento di vizi o difetti dei componenti costituenti il
climatizzatore, attraverso un Centro Assistenza Tecnica autorizzato
dalla Mitsubishi Electric presente sul territorio.
-
La garanzia Mitsubishi Electric
Europe B.V. non ha in alcun modo validità
retroattiva.
-
La data di decorrenza della
garanzia sarà certificata dal documento fiscale di accompagnamento.
Qualora per qualsiasi motivo la data di inizio del periodo di garanzia
non fosse documentabile da parte del Cliente, Mitsubishi Electric Europe
B.V. si riserva il diritto di stabilire la decorrenza dalla data di
fabbricazione del climatizzatore.
-
Mitsubishi Electric Europe B.V.
si riserva di contestare la validità della garanzia qualora da riscontri
obiettivi risulti che il climatizzatore abbia funzionato da tempo prima
della decorrenza della garanzia.
-
Trascorsi o decaduti i termini
di garanzia, sono a carico del cliente tutti i costi relativi ai ricambi
e alla manodopera necessari per la riparazione del
climatizzatore.
-
Come previsto dal Decreto
Legislativo n. 24 del 2 Febbraio 2002 l’obbligo di fornire la garanzia
all’UTILIZZATORE FINALE nei termini prescritti è a carico del VENDITORE,
vale a dire la Società presso la quale l’UTILIZZATORE FINALE ha
effettuato l’acquisto. Mitsubishi Electric Europe B.V. attiverà le
procedure di garanzia solo su richiesta specifica del
VENDITORE.
- La garanzia fornita da
Mitsubishi Electric Europe B.V. non copre:
a) Controlli
periodici, manutenzioni e riparazioni dovuti alla normale
usura;
b) Difetti o danni al prodotto derivanti da:
·
Installazione incompleta, errata o non conformità alle specifiche
Mitsubishi Electric;
· Cattiva manutenzione del climatizzatore o
dell’impianto ad esso allacciato;
· Danni da trasporto o
movimentazione non contestati all’atto della consegna;
·
Trascuratezza o uso improprio;
· Alimentazione elettrica istantanea o
continuativa al di fuori dei valori di targa del climatizzatore;
·
Urti o caduta di corpi estranei;
· Manipolazione o danni effettuati
da personale non autorizzato;
· Danni da agenti atmosferici;
·
Atti vandalici in genere;
- E’ esclusa e rinunciata da parte
dell’acquirente, nei confronti della Mitsubishi Electric Europe B.V.,
ogni pretesa di risarcimento per responsabilità per eventuali danni di
qualsiasi natura, diretti o indiretti, anche se le cause fossero da
attribuire a difetti di costruzione del materiale. E’ al pari escluso e
rinunciato ogni risarcimento per danni a persone e/o cose attribuibili
all’errato uso o al mancato utilizzo degli
apparecchi.
- Le clausole riportate nelle
presenti Norme, possono essere modificate esclusivamente da Mitsubishi
Electric Europe B.V.; nessun altro è autorizzato a rilasciarne verbali o
scritte.
- Le modalità delle presenti
condizioni di garanzia Mitsubishi Electric Europe B.V. per quanto
riguarda le estensioni convenzionali al Decreto Legislativo n. 24 del 2
Febbraio 2002 sono valide esclusivamente per il territorio
italiano.
- Mitsubishi Electric Europe B.V.
non riconosce alcuna estensione alle Condizioni di Garanzia citate nella
presente informativa. Ogni altra concessione straordinaria sarà
esclusivamente a carico del venditore.





